Art. 85
Sistema di ripartizione
In vigore dal 30 nov 2009
Sistema di ripartizione
Il sistema di ripartizione degli importi corrispondenti ai quattro punti percentuali di cui all’, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 è definito sulla base delle quote di superficie agricola e di occupazione nel settore agricolo degli Stati membri, con una ponderazione rispettivamente del 65 % e del 35 %.
La quota di ciascuno Stato membro in termini di superficie agricola e di occupazione nel settore agricolo è adeguata in funzione del suo prodotto interno lordo (PIL) pro capite espresso in standard di potere d’acquisto, utilizzando un terzo della differenza rispetto alla media degli Stati membri cui si applica la modulazione.
A tal fine si utilizzano i dati di seguito specificati, basati sui dati di Eurostat disponibili nell’agosto 2003:
a)
per quanto riguarda la superficie agricola, l’indagine 2000 sulla struttura delle aziende agricole in conformità al regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (23);
b)
per quanto riguarda l’occupazione nel settore agricolo, i dati sull’occupazione nel settore agricolo, nella caccia e nella pesca pubblicati nell’edizione 2001 della serie annua dell’indagine sulle forze di lavoro, realizzata in conformità al regolamento (CE) n. 577/98 (24).
c)
per quanto riguarda il PIL pro capite espresso in potere d’acquisto, la media di tre anni calcolata per il periodo 1999-2001 sulla base dei dati dei conti nazionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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