Art. 84
Comunicazioni
In vigore dal 30 nov 2009
Comunicazioni
1. Entro il 15 luglio di ogni anno, gli Stati membri presentano alla Commissione, per i regimi di aiuto contemplati dal sistema integrato, una relazione sull’anno civile precedente, indicante in particolare:
a)
lo stato di attuazione del sistema integrato, in cui siano in particolare specificate le opzioni scelte per il controllo dei criteri di condizionalità e gli organismi di controllo competenti per i controlli dei criteri e delle disposizioni in materia di condizionalità, nonché le misure particolari adottate per la gestione e il controllo del sostegno specifico;
b)
il numero di richiedenti, la superficie complessiva, il numero totale di animali e il totale dei quantitativi;
c)
il numero di richiedenti, la superficie complessiva, il numero totale degli animali e il totale dei quantitativi oggetto di controlli;
d)
le risultanze dei controlli effettuati, con l’indicazione delle riduzioni e delle esclusioni applicate a norma del titolo IV;
e)
le risultanze dei controlli relativi alla condizionalità eseguiti a norma del titolo III, capo III.
2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione, utilizzando il modulo messo loro a disposizione da quest’ultima, la proporzione della superficie investita a pascolo permanente rispetto alla superficie agricola totale, di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento.
3. In situazioni eccezionali debitamente giustificate, gli Stati membri, d’intesa con la Commissione, possono derogare ai termini di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. I dati in formato elettronico raccolti nel quadro del sistema integrato servono da supporto alla comunicazione delle informazioni specificate nelle normative settoriali che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione.
5. In caso di applicazione di una riduzione lineare dei pagamenti diretti, a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 e dell’ del presente regolamento, gli Stati membri informano tempestivamente la Commissione della percentuale di riduzione applicata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:1122:oj#art-84