Art. 8

Sistema di controllo in materia di condizionalità

In vigore dal 30 nov 2009
Sistema di controllo in materia di condizionalità 1.   Gli Stati membri istituiscono un sistema atto a garantire un controllo efficace del rispetto della condizionalità. In conformità al titolo III, capo III, della presente parte, detto sistema prevede in particolare: a) se l’autorità di controllo competente non è l’organismo pagatore, il trasferimento dei dati concernenti gli agricoltori che presentano domanda di pagamenti diretti dall’organismo pagatore agli organismi di controllo specializzati e/o, se del caso, tramite l’autorità di coordinamento di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009; b) i metodi per la selezione dei campioni di controllo; c) indicazioni circa la natura e la portata dei controlli da effettuare; d) relazioni di controllo contenenti, in particolare, eventuali infrazioni riscontrate e una valutazione della gravità, della portata, della durata e della frequenza delle infrazioni stesse; e) se l’autorità di controllo competente non è l’organismo pagatore, il trasferimento delle relazioni di controllo dagli organismi di controllo specializzati all’organismo pagatore o all’autorità di coordinamento di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, o ad entrambi; f) l’applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni da parte dell’organismo pagatore. 2.   Gli Stati membri possono predisporre una procedura nell’ambito della quale l’agricoltore indica all’organismo pagatore gli elementi necessari a individuare i criteri e le norme a lui applicabili.
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Sistema di controllo in materia di condizionalità (Art. 8 Regolamento (UE) 2009/1122) — Testo vigente | Portale Normativo