Art. 8
Sistema di controllo in materia di condizionalità
In vigore dal 30 nov 2009
Sistema di controllo in materia di condizionalità
1. Gli Stati membri istituiscono un sistema atto a garantire un controllo efficace del rispetto della condizionalità. In conformità al titolo III, capo III, della presente parte, detto sistema prevede in particolare:
a)
se l’autorità di controllo competente non è l’organismo pagatore, il trasferimento dei dati concernenti gli agricoltori che presentano domanda di pagamenti diretti dall’organismo pagatore agli organismi di controllo specializzati e/o, se del caso, tramite l’autorità di coordinamento di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009;
b)
i metodi per la selezione dei campioni di controllo;
c)
indicazioni circa la natura e la portata dei controlli da effettuare;
d)
relazioni di controllo contenenti, in particolare, eventuali infrazioni riscontrate e una valutazione della gravità, della portata, della durata e della frequenza delle infrazioni stesse;
e)
se l’autorità di controllo competente non è l’organismo pagatore, il trasferimento delle relazioni di controllo dagli organismi di controllo specializzati all’organismo pagatore o all’autorità di coordinamento di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, o ad entrambi;
f)
l’applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni da parte dell’organismo pagatore.
2. Gli Stati membri possono predisporre una procedura nell’ambito della quale l’agricoltore indica all’organismo pagatore gli elementi necessari a individuare i criteri e le norme a lui applicabili.
Storico versioni
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