Art. 20
Semplificazione delle procedure
In vigore dal 30 nov 2009
Semplificazione delle procedure
1. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche contenute nel presente regolamento o nel regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri possono autorizzare o disporre che le comunicazioni di qualsiasi tipo effettuate a norma del presente regolamento, dall’agricoltore alle autorità competenti e viceversa, avvengano per via elettronica. In tal caso, gli Stati membri adottano misure atte a garantire che:
a)
l’agricoltore sia identificato in modo inequivocabile;
b)
l’agricoltore soddisfi tutte le condizioni inerenti al regime di aiuto in questione;
c)
i dati trasmessi siano affidabili ai fini della corretta gestione del regime di aiuto in questione; ove si utilizzino i dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini, la banca dati stessa offra le garanzie di certezza e di buon funzionamento necessarie per la corretta gestione dei regimi di aiuto in questione;
d)
tutti i documenti di accompagnamento che non sia possibile trasmettere per via elettronica pervengano all’autorità competente entro gli stessi termini previsti per le domande inoltrate per via non elettronica;
e)
non sia operata alcuna discriminazione tra gli agricoltori che utilizzano i canali non elettronici e quelli che optano per la trasmissione elettronica.
2. Ferme restando le condizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono introdurre procedure semplificate per la presentazione delle domande di aiuto qualora le autorità competenti dispongano già di tutti i dati necessari e non siano intervenuti cambiamenti rispetto all’ultima domanda di aiuto presentata nell’ambito del regime di aiuto in questione.
3. Ove possibile, le informazioni richieste nei documenti giustificativi da accludere alla domanda di aiuto possono essere domandate dall’autorità competente direttamente alla fonte delle informazioni medesime.
Storico versioni
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