Art. 18

Prescrizioni relative alle domande di sostegno specifico diverse dai pagamenti per superficie o per animale

In vigore dal 30 nov 2009
Prescrizioni relative alle domande di sostegno specifico diverse dai pagamenti per superficie o per animale 1.   Per ottenere un sostegno specifico non contemplato dalle domande di cui al presente titolo, capo I, II e III, gli agricoltori presentano una domanda di aiuto contenente tutte le informazioni necessarie a determinare l’ammissibilità all’aiuto, e in particolare: a) l’identità dell’agricoltore; b) una dichiarazione da parte dell’agricoltore di avere preso atto delle condizioni inerenti al regime di aiuto in questione; c) ove opportuno, ogni documento giustificativo necessario a determinare l’ammissibilità alla misura di cui trattasi. La domanda di aiuto è presentata entro una data fissata dagli Stati membri. Tale data lascia un tempo sufficiente per la verifica delle condizioni di ammissibilità prima del pagamento a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), nel chiedere il sostegno specifico in relazione a un’operazione di investimento, l’agricoltore acclude alla domanda anche una copia di ogni documento giustificativo pertinente, quali le fatture e i documenti che dimostrano l’avvenuto pagamento da parte dell’agricoltore. Ove non sia possibile presentare tali copie o documenti, i pagamenti effettuati dall’agricoltore sono dimostrati da documenti aventi forza probatoria equivalente. 3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), se un agricoltore chiede il sostegno specifico di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punto v), del regolamento (CE) n. 73/2009 e se il singolo pagamento si basa su costi effettivamente sostenuti o una perdita di reddito effettivamente subita, la domanda contiene anche una copia di ogni documento giustificativo pertinente che dimostri i costi supplementari effettivamente sostenuti e la perdita di reddito a norma dell’, paragrafo 2, lettera a), punto i), del medesimo regolamento. 4.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), se un agricoltore chiede il sostegno specifico di cui all’, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009, la domanda contiene anche una copia della polizza assicurativa di cui all’ del regolamento (CE) n. 1120/2009 e una prova del versamento del premio. 5.   Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre che le copie o i documenti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 possano essere trasmesse a parte in data ulteriore. Tale data lascia un tempo sufficiente per la verifica delle condizioni di ammissibilità prima del pagamento a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009.
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