Art. 16

Prescrizioni relative alle domande di aiuto per animale

In vigore dal 30 nov 2009
Prescrizioni relative alle domande di aiuto per animale 1.   Le domande di aiuto per animale contengono tutte le informazioni necessarie a determinare l’ammissibilità all’aiuto, e in particolare: a) l’identità dell’agricoltore; b) un riferimento alla domanda unica se questa è già stata presentata; c) il numero e la specie degli animali per i quali viene chiesto un aiuto e, per i bovini, il codice di identificazione degli animali; d) se del caso, l’impegno dell’agricoltore a detenere gli animali di cui alla lettera c) nella propria azienda durante il periodo di detenzione, nonché il luogo/i luoghi e il periodo/i periodi di detenzione; e) se del caso, il limite o il massimale individuale per gli animali in oggetto; f) se del caso, il quantitativo di riferimento individuale di latte di cui dispone l’agricoltore al 31 marzo ovvero, se lo Stato membro decide di avvalersi della deroga prevista all’ del regolamento (CE) n. 1121/2009, al 1o aprile dell’anno civile considerato; se non è noto al momento della presentazione della domanda, detto quantitativo è comunicato all’autorità competente non appena possibile; g) una dichiarazione da parte dell’agricoltore di avere preso atto delle condizioni inerenti al regime di aiuto in questione. Se il luogo in cui è detenuto l’animale cambia nel corso del periodo di detenzione, l’agricoltore ne informa anticipatamente per iscritto l’autorità competente, a meno che lo Stato membro interessato decida di non esigere tale informazione, purché la banca dati informatizzata dei bovini offra effettivamente le garanzie di certezza e di buon funzionamento necessarie per la corretta gestione dei regimi di aiuto e che i dati in essa contenuti siano sufficienti a individuare il luogo in cui sono detenuti gli animali. 2.   Gli Stati membri garantiscono a ciascun detentore di animali il diritto di ottenere dall’autorità competente, senza limitazioni, a intervalli ragionevoli e senza attese eccessive, l’accesso ai dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini riguardo alla sua persona e ai suoi animali. Nel presentare la propria domanda di aiuto l’agricoltore dichiara che i dati ivi contenuti sono esatti e completi o, se del caso, corregge i dati errati o completa quelli mancanti. 3.   Gli Stati membri possono decidere che alcune delle informazioni di cui al paragrafo 1 non debbano figurare nella domanda di aiuto se esse sono già state comunicate all’autorità competente. In particolare, gli Stati membri possono introdurre procedure che permettano di utilizzare i dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini ai fini della domanda di aiuto, purché tale banca dati offra le garanzie di certezza e di buon funzionamento necessarie per la corretta gestione dei regimi di aiuto in questione. Tali procedure possono consistere in un sistema che consenta all’agricoltore di chiedere l’aiuto per tutti gli animali che, a una data fissata dallo Stato membro, siano ammissibili all’aiuto sulla base dei dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini. In tal caso, gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che: a) in conformità alle disposizioni che si applicano al regime di aiuto in questione, le date di inizio e fine dei relativi periodi di detenzione siano chiaramente definite e siano note all’agricoltore; b) l’agricoltore sia a conoscenza del fatto che ogni animale potenzialmente ammissibile che non risulti correttamente identificato o registrato nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini sarà considerato alla stregua di un animale per il quale sono state riscontrate irregolarità ai sensi dell’ del presente regolamento. 4.   Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre che alcune delle informazioni di cui al paragrafo 1 possano o debbano essere comunicate tramite uno o più organismi da essi riconosciuti. L’agricoltore rimane tuttavia responsabile dei dati trasmessi.
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Prescrizioni relative alle domande di aiuto per animale (Art. 16 Regolamento (UE) 2009/1122) — Testo vigente | Portale Normativo