Art. 17
Prescrizioni relative alle domande di aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero, al pagamento distinto per lo zucchero e al pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli
In vigore dal 30 nov 2009
Prescrizioni relative alle domande di aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero, al pagamento distinto per lo zucchero e al pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli
1. Per ottenere l’aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 7, del regolamento (CE) n. 73/2009, il pagamento distinto per lo zucchero di cui all’articolo 126 del medesimo regolamento o il pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli di cui all’articolo 127 del medesimo regolamento, gli agricoltori presentano una domanda di aiuto contenente tutte le informazioni necessarie a determinare l’ammissibilità all’aiuto, e in particolare:
a)
l’identità dell’agricoltore;
b)
una dichiarazione da parte dell’agricoltore di avere preso atto delle condizioni inerenti al regime di aiuto in questione.
La domanda relativa all’aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero è inoltre corredata di una copia del contratto di consegna di cui all’articolo 94 del regolamento (CE) n. 73/2009.
2. Le domande di aiuto di cui al paragrafo 1 sono presentate entro una data fissata dagli Stati membri, non successiva al 15 maggio e, nel caso di Estonia, Lettonia e Lituania, non successiva al 15 giugno.
Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre che la copia del contratto di consegna di cui al paragrafo 1, secondo comma, possa essere trasmessa a parte in data ulteriore, non successiva al 1o dicembre dell’anno della domanda.
Storico versioni
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