Art. 15

Assegnazione o aumento di diritti all’aiuto

In vigore dal 30 nov 2009
Assegnazione o aumento di diritti all’aiuto 1.   Le domande di assegnazione o, se del caso, di aumento di diritti all’aiuto nell’ambito del regime di pagamento unico sono presentate entro una data fissata dagli Stati membri, non successiva al 15 maggio nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, di integrazione del sostegno accoppiato, di applicazione degli articoli da 46 a 48 del regolamento (CE) n. 73/2009 e negli anni di applicazione degli o 68, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento. Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania e Svezia possono tuttavia fissare una data ulteriore, ma non successiva al 15 giugno. 2.   Gli Stati membri possono disporre che la domanda per l’assegnazione di diritti all’aiuto debba essere presentata contemporaneamente alla domanda di pagamento nell’ambito del regime di pagamento unico.
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