Art. 41
Tempi di esecuzione dei controlli in loco
In vigore dal 30 nov 2009
Tempi di esecuzione dei controlli in loco
1. Almeno il 60 % della percentuale minima di controlli in loco prevista all’, paragrafo 2, lettera b), secondo comma, è effettuato nell’arco del periodo di detenzione previsto dal regime di aiuto in questione. La percentuale rimanente di controlli in loco è distribuita nel corso dell’anno.
Se tuttavia il periodo di detenzione ha luogo prima della presentazione della domanda o se non può essere fissato in anticipo, i controlli in loco previsti all’, paragrafo 2, lettera b), secondo comma, sono distribuiti nel corso dell’anno.
2. Almeno il 50 % della percentuale minima di controlli in loco prevista all’, paragrafo 2, lettera c), è effettuato nell’arco del periodo di detenzione. Tuttavia, la percentuale minima di controlli in loco è interamente effettuata nell’arco del periodo di detenzione negli Stati membri in cui non è pienamente funzionante e applicato il sistema previsto dal regolamento (CE) n. 21/2004 per gli ovini e i caprini, in particolare per quanto riguarda l’identificazione degli animali e la corretta tenuta dei registri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:1122:oj#art-41