Art. 41 · Tempi di esecuzione dei controlli in loco

Art. 41

Tempi di esecuzione dei controlli in loco

In vigore dal 30 nov 2009
Tempi di esecuzione dei controlli in loco 1.   Almeno il 60 % della percentuale minima di controlli in loco prevista all’, paragrafo 2, lettera b), secondo comma, è effettuato nell’arco del periodo di detenzione previsto dal regime di aiuto in questione. La percentuale rimanente di controlli in loco è distribuita nel corso dell’anno. Se tuttavia il periodo di detenzione ha luogo prima della presentazione della domanda o se non può essere fissato in anticipo, i controlli in loco previsti all’, paragrafo 2, lettera b), secondo comma, sono distribuiti nel corso dell’anno. 2.   Almeno il 50 % della percentuale minima di controlli in loco prevista all’, paragrafo 2, lettera c), è effettuato nell’arco del periodo di detenzione. Tuttavia, la percentuale minima di controlli in loco è interamente effettuata nell’arco del periodo di detenzione negli Stati membri in cui non è pienamente funzionante e applicato il sistema previsto dal regolamento (CE) n. 21/2004 per gli ovini e i caprini, in particolare per quanto riguarda l’identificazione degli animali e la corretta tenuta dei registri.
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