Art. 42

Elementi dei controlli in loco

In vigore dal 30 nov 2009
Elementi dei controlli in loco 1.   I controlli in loco vertono su tutti gli animali per i quali è stato chiesto un aiuto nell’ambito dei regimi di aiuto da controllare e, nel caso dei controlli relativi ai regimi di aiuto per i bovini, anche sui bovini che non sono oggetto di domanda. I controlli in loco verificano in particolare che il numero di animali presenti nell’azienda per i quali è stato chiesto un aiuto e dei bovini che non sono oggetto di domanda corrisponda al numero di animali iscritti nei registri e, nel caso dei bovini, al numero di animali notificati alla banca dati informatizzata dei bovini. 2.   Nel caso dei regimi di aiuto per i bovini, i controlli in loco verificano inoltre: a) l’esattezza dei dati contenuti nel registro e delle notifiche alla banca dati informatizzata dei bovini, mediante confronto con un campione di documenti giustificativi quali fatture di acquisto e di vendita, attestati di macellazione, certificati veterinari e, se del caso, passaporti per gli animali, in relazione agli animali oggetto di domanda di aiuto nei sei mesi precedenti il controllo in loco; tuttavia, se sono riscontrate anomalie, il controllo è esteso ai 12 mesi precedenti il controllo in loco; b) la corrispondenza tra i dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini e quelli riportati nel registro, su un campione di animali oggetto di domanda di aiuto nei sei mesi precedenti il controllo in loco; tuttavia, se sono riscontrate anomalie, il controllo è esteso ai 12 mesi precedenti il controllo in loco; c) l’ammissibilità all’aiuto richiesto di tutti gli animali presenti nell’azienda in adempimento all’obbligo di detenzione; d) l’identificazione di tutti i bovini presenti nell’azienda mediante marchi auricolari e, se del caso, passaporti degli animali, la loro iscrizione nel registro e l’avvenuta notificazione dei medesimi alla banca dati informatizzata dei bovini. I controlli di cui alla lettera d) sono svolti individualmente per tutti i bovini maschi presenti in adempimento all’obbligo di detenzione per i quali è stata presentata una domanda di premio speciale, ad eccezione delle domande presentate a norma dell’articolo 110, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 73/2009. In tutti gli altri casi, la verifica della corretta registrazione nei passaporti degli animali, dell’iscrizione nel registro e dell’avvenuta notificazione alla banca dati può essere effettuata su un campione. 3.   Nel caso del regime di aiuto per gli ovini e i caprini, i controlli in loco comprendono inoltre: a) il controllo, sulla base del registro, che tutti gli animali per i quali sono state presentate domande di aiuto siano stati detenuti nell’azienda per l’intero periodo di detenzione; b) la verifica dell’esattezza dei dati iscritti nel registro nei sei mesi precedenti il controllo in loco, in base a un campione di documenti giustificativi quali fatture di acquisto e di vendita e certificati veterinari riguardanti i sei mesi precedenti il controllo in loco; tuttavia, se sono riscontrate anomalie, il controllo è esteso ai 12 mesi precedenti il controllo in loco.
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