Art. 44

Controlli relativi ai premi concessi dopo l’esportazione

In vigore dal 30 nov 2009
Controlli relativi ai premi concessi dopo l’esportazione 1.   Per quanto riguarda il premio all’abbattimento concesso per i bovini esportati verso paesi terzi a norma dell’articolo 116 del regolamento (CE) n. 73/2009, qualora uno Stato membro si avvalga delle facoltà previste all’ di tale regolamento, tutte le operazioni di carico sono soggette a controlli in loco svolti secondo le seguenti modalità: a) al momento del carico viene verificato che tutti i bovini siano identificati per mezzo di marchi auricolari. Inoltre, almeno il 10 % dei bovini sottoposti a tale verifica è controllato individualmente per verificarne l’identità; b) al momento dell’uscita dal territorio della Comunità: i) se è stato apposto un sigillo doganale ufficiale sul mezzo di trasporto, viene verificato che il sigillo sia intatto. Se il sigillo è intatto, si procede a un controllo a campione soltanto se sussistono dubbi circa la regolarità del carico; ii) se non è stato apposto alcun sigillo doganale sul mezzo di trasporto o se il sigillo doganale è danneggiato, viene ricontrollato almeno il 50 % dei bovini già esaminati individualmente al momento del carico. 2.   I passaporti degli animali sono rinviati all’autorità competente a norma dell’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1760/2000. 3.   L’organismo pagatore esamina le domande di pagamento alla luce dei documenti giustificativi e delle altre informazioni disponibili, tenendo conto in particolare dei documenti di esportazione e delle osservazioni delle autorità di controllo competenti, e verifica che i passaporti degli animali siano stati rinviati a norma del paragrafo 2.
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