Art. 45
Disposizioni particolari relative alla relazione di controllo
In vigore dal 30 nov 2009
Disposizioni particolari relative alla relazione di controllo
1. Qualora gli Stati membri effettuino i controlli in loco disposti dal presente regolamento unitamente alle ispezioni di cui al regolamento (CE) n. 1082/2003, la relazione di controllo di cui all’ del presente regolamento viene integrata dalla relazione di cui all’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1082/2003.
2. Per quanto riguarda i controlli nei macelli di cui all’, paragrafi 1 e 2, la relazione di controllo di cui all’ può consistere in un elenco, nei documenti contabili del macello, degli animali sottoposti a controllo. Per quanto riguarda le ispezioni fisiche delle operazioni di macellazione, svolte a norma dell’, paragrafo 3, la relazione menziona tra l’altro i codici di identificazione, il peso delle carcasse e la data di macellazione di tutti i bovini macellati e controllati il giorno del controllo in loco.
3. Per quanto riguarda i controlli di cui all’, la relazione di controllo può limitarsi all’elenco degli animali controllati.
4. Qualora i controlli in loco realizzati a norma del presente regolamento evidenzino infrazioni alle disposizioni del titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000 o alle disposizioni del regolamento (CE) n. 21/2004, alle autorità competenti per l’applicazione di tali regolamenti sono immediatamente inviate copie della relazione di controllo di cui all’ del presente regolamento.
Storico versioni
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