Art. 47
Disposizioni generali relative alla condizionalità
In vigore dal 30 nov 2009
Disposizioni generali relative alla condizionalità
1. Ai fini del presente capo, per «infrazione ripetuta» si intende l’inottemperanza accertata più di una volta in tre anni civili consecutivi a uno stesso criterio, norma od obbligo di cui all’, purché l’agricoltore sia stato informato di un’infrazione anteriore e, se del caso, abbia avuto l’opportunità di adottare i provvedimenti necessari per porre termine a tale precedente situazione di inottemperanza.
2. La «portata» di un’infrazione è determinata tenendo conto in particolare dell’impatto dell’infrazione stessa, che può essere limitato all’azienda oppure più ampio.
3. La «gravità» di un’infrazione dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell’infrazione medesima alla luce degli obiettivi del criterio o della norma di cui trattasi.
4. La «durata» di un’infrazione dipende in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l’effetto o dalla possibilità di eliminarne l’effetto con mezzi ragionevoli.
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