Art. 46

Disposizioni particolari relative al sostegno specifico

In vigore dal 30 nov 2009
Disposizioni particolari relative al sostegno specifico 1.   Per quanto riguarda il sostegno specifico di cui all’ del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri applicano le disposizioni di cui al presente titolo. Tuttavia, nel caso in cui non sia opportuno applicare tali disposizioni a causa della struttura del regime di cui trattasi, gli Stati membri prevedono controlli che garantiscano un livello di controllo equivalente a quello disposto dal presente titolo. In particolare, gli Stati membri verificano: a) nel controllare le domande di pagamento da parte dei fondi di mutualizzazione, a norma dell’, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 73/2009, che: i) gli agricoltori fossero effettivamente ammessi a beneficiare della compensazione erogata dal fondo; ii) che la compensazione sia stata effettivamente erogata agli agricoltori affiliati ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 73/2009; b) nell’esecuzione di controlli in loco riguardo a operazioni di investimento che beneficiano del sostegno specifico di cui all’ del regolamento (CE) n. 73/2009, che l’investimento sia stato realizzato. I controlli di cui al secondo comma, lettera a), possono essere svolti su un campione di almeno il 10 % degli agricoltori interessati. 2.   A condizione che lo Stato membro garantisca che l’efficacia dei controlli è almeno equivalente a quella delle verifiche effettuate tramite controllo in loco, i controlli a livello dell’azienda possono essere sostituiti da controlli amministrativi o controlli a livello dei servizi, enti o organizzazioni che forniscono prove per la verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:1122:oj#art-46

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo