Art. 71
Applicazione delle riduzioni in caso di negligenza
In vigore dal 30 nov 2009
Applicazione delle riduzioni in caso di negligenza
1. Fermo restando l’, se un’infrazione determinata è dovuta alla negligenza dell’agricoltore, è applicata una riduzione. Di norma tale riduzione corrisponde al 3 % dell’importo complessivo di cui all’, paragrafo 8.
Tuttavia, sulla scorta della valutazione fornita dall’autorità di controllo competente nell’apposita parte della relazione di controllo a norma dell’, paragrafo 1, lettera c), l’organismo pagatore può decidere di ridurre tale percentuale all’1 % o di aumentarla al 5 % dell’importo complessivo in questione o, nei casi di cui all’, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, di non imporre alcuna riduzione.
2. Se uno Stato membro si avvale della facoltà di non applicare riduzioni o esclusioni a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 e l’agricoltore interessato non ha provveduto a sanare la situazione entro un determinato termine, si applica la riduzione o l’esclusione.
Il termine è fissato dall’autorità competente e non è posteriore alla fine dell’anno successivo a quello in cui è stata rilevata l’infrazione.
3. Se uno Stato membro si avvale della facoltà di considerare di scarsa rilevanza, a norma dell’, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009, un caso di infrazione, e l’agricoltore interessato non ha provveduto a sanare la situazione entro un determinato termine, si applica una riduzione.
Il termine è fissato dall’autorità competente e non è posteriore alla fine dell’anno successivo a quello in cui è stata rilevata l’infrazione.
L’infrazione in questione non è considerata di scarsa rilevanza e si applica una riduzione non inferiore all’1 % a norma del paragrafo 1.
Inoltre, un’infrazione considerata di scarsa rilevanza e sanata dall’agricoltore entro il termine di cui al primo comma del presente paragrafo non è considerata un’infrazione ai fini del paragrafo 5.
4. Qualora sia stato accertato più di un caso di infrazione in relazione a diversi campi di condizionalità, la procedura di fissazione della riduzione quale definita al paragrafo 1 è applicata individualmente a ogni caso di infrazione.
Le percentuali di riduzione risultanti sono sommate tra loro. La riduzione massima non supera tuttavia il 5 % dell’importo complessivo di cui all’, paragrafo 8.
5. Fatti salvi i casi di infrazioni intenzionali di cui all’, qualora siano stati accertati casi ripetuti di infrazione, la percentuale fissata in conformità al paragrafo 1 del presente articolo per tale infrazione ripetuta è moltiplicata per tre se si tratta della prima ripetizione. A tal fine, qualora tale percentuale sia stata fissata in conformità all’, paragrafo 6, l’organismo pagatore determina la percentuale che sarebbe stata applicata al caso di infrazione ripetuta al criterio o alla norma in questione.
In caso di ulteriori ripetizioni dell’infrazione, il risultato della riduzione fissata per la ripetizione precedente è moltiplicato ogni volta per tre. La riduzione massima non supera tuttavia il 15 % dell’importo complessivo di cui all’, paragrafo 8.
Una volta raggiunta la percentuale massima del 15 %, l’organismo pagatore informa l’agricoltore in questione del fatto che, in caso di ulteriore accertamento della stessa infrazione, si riterrà che questi abbia agito intenzionalmente ai sensi dell’. Qualora venga accertato in seguito un ulteriore caso di infrazione, la riduzione percentuale da applicare è fissata moltiplicando per tre il risultato della precedente moltiplicazione, ottenuto, se del caso, prima dell’applicazione del limite del 15 % di cui al secondo comma, ultima frase.
6. Qualora si accerti un’infrazione ripetuta combinata a un’altra infrazione o a un’altra infrazione ripetuta, le riduzioni percentuali risultanti sono sommate tra loro. Fermo restando il paragrafo 5, terzo comma, la riduzione massima non supera tuttavia il 15 % dell’importo complessivo di cui all’, paragrafo 8.
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