Art. 54
Relazione di controllo
In vigore dal 30 nov 2009
Relazione di controllo
1. Ogni controllo in loco a norma del presente capo, indipendentemente dal fatto che l’agricoltore in questione sia stato selezionato per un controllo in loco a norma dell’ o in seguito a infrazioni portate a conoscenza dell’autorità di controllo competente in qualsiasi altro modo, è oggetto di una relazione di controllo redatta dall’autorità di controllo competente.
La relazione si articola nelle parti seguenti:
a)
una parte generale contenente in particolare le seguenti informazioni:
i)
l’agricoltore selezionato per il controllo in loco;
ii)
le persone presenti;
iii)
se la visita era stata annunciata e, in tal caso, il termine di preavviso;
b)
una parte in cui sono riportate separatamente le verifiche svolte in relazione a ciascuno degli atti e delle norme, contenente in particolare le seguenti informazioni:
i)
i criteri e le norme oggetto del controllo in loco;
ii)
la natura e la portata dei controlli eseguiti;
iii)
i risultati dei controlli;
iv)
gli atti e le norme in relazione ai quali sono state rilevate infrazioni;
c)
una parte contenente una valutazione dell’importanza delle infrazioni relative a ciascun atto e/o norma in base ai criteri di gravità, portata, durata e frequenza in conformità all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, con indicazione dei fattori che determinerebbero l’aumento o la diminuzione della riduzione da applicare.
Qualora le disposizioni relative al criterio o alla norma in questione consentano di non sanzionare ulteriormente l’infrazione accertata, la relazione ne fa menzione. Lo stesso vale nel caso in cui uno Stato membro conceda una proroga per l’osservanza di norme comunitarie di nuova introduzione, in forza dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o una proroga ai giovani agricoltori, per consentire loro di conformarsi alle norme comunitarie esistenti, in forza del medesimo articolo.
2. Entro tre mesi dalla data del controllo in loco, l’agricoltore viene informato di ogni infrazione rilevata.
A meno che non abbia immediatamente adottato misure correttive per porre fine all’infrazione accertata, ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, l’agricoltore viene informato che saranno adottate misure correttive, secondo la suddetta disposizione, entro il termine di cui al primo comma.
Se uno Stato membro si avvale della facoltà di non applicare riduzioni o esclusioni a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, l’agricoltore interessato viene informato, entro un mese dalla decisione di non applicare la riduzione o l’esclusione dal pagamento, che saranno adottate misure correttive.
3. Fatta salva ogni disposizione particolare della normativa che si applica ai criteri e alle norme, la relazione di controllo è ultimata entro un mese dal controllo in loco. Tale termine può essere tuttavia prorogato a tre mesi in circostanze debitamente giustificate, in particolare per esigenze connesse ad analisi chimiche o fisiche.
Ove l’autorità di controllo competente non sia l’organismo pagatore, la relazione è trasmessa all’organismo pagatore o all’autorità di coordinamento entro un mese dal suo completamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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