Art. 56
Principi generali
In vigore dal 30 nov 2009
Principi generali
1. Ai fini della presente sezione sono definiti i seguenti gruppi di colture:
a)
superfici dichiarate ai fini dell’attivazione di diritti all’aiuto nell’ambito del regime di pagamento unico, che soddisfino ciascuna le condizioni pertinenti;
b)
superfici ai fini del regime di pagamento unico per superficie a norma del titolo V, capitolo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009;
c)
un gruppo per ciascuna delle superfici ai fini di ognuno degli altri regimi di aiuto per superficie, che sono soggette a un diverso tasso di aiuto;
d)
superfici dichiarate nella rubrica «altri usi».
Ai fini del primo comma, lettera a), viene presa in considerazione la media dei valori dei diversi diritti all’aiuto in relazione alle rispettive superfici dichiarate.
2. Qualora la stessa superficie serva da base per una domanda di aiuto nell’ambito di più di un regime di aiuto per superficie, tale superficie viene presa in considerazione separatamente per ciascuno di tali regimi.
Storico versioni
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