Art. 58
Riduzioni ed esclusioni in caso di dichiarazione eccessiva
In vigore dal 30 nov 2009
Riduzioni ed esclusioni in caso di dichiarazione eccessiva
Qualora, in relazione a un gruppo di colture, la superficie dichiarata ai fini di qualsiasi regime di aiuto per superficie, fatta eccezione per le patate da fecola e le sementi, di cui al titolo IV, capitolo 1, sezioni 2 e 5, del regolamento (CE) n. 73/2009, sia superiore alla superficie determinata in conformità all’ del presente regolamento, l’importo dell’aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, cui è sottratta due volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3 % o a due ettari ma non superiore al 20 % della superficie determinata.
Se la differenza constatata è superiore al 20 % della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto per superficie per il gruppo di colture di cui trattasi.
Se la differenza è superiore al 50 %, l’agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio dell’aiuto fino a un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all’ del presente regolamento. Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell’articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione (20). Se l’importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all’anno civile dell’accertamento, il saldo restante viene azzerato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:1122:oj#art-58