Art. 57

Base di calcolo in relazione alle superfici dichiarate

In vigore dal 30 nov 2009
Base di calcolo in relazione alle superfici dichiarate 1.   Per le domande di aiuto nell’ambito dei regimi di aiuto per superficie, fatta eccezione per le patate da fecola e le sementi, come stabilito al titolo IV, capitolo 1, sezioni 2 e 5, del regolamento (CE) n. 73/2009, qualora si constati che la superficie determinata per un gruppo di colture è superiore a quella dichiarata nella domanda di aiuto, l’importo dell’aiuto viene calcolato sulla base della superficie dichiarata. 2.   In relazione alle domande di aiuto nell’ambito del regime di pagamento unico: — se vi è una discrepanza tra i diritti all’aiuto dichiarati e la superficie dichiarata, il calcolo del pagamento si basa sul valore inferiore; — se il numero di diritti all’aiuto dichiarati è superiore al numero di diritti all’aiuto di cui dispone l’agricoltore, i diritti all’aiuto dichiarati sono ridotti al numero di diritti all’aiuto a disposizione dell’agricoltore. 3.   Fatte salve eventuali riduzioni o esclusioni a norma degli del presente regolamento, per le domande di aiuto nell’ambito dei regimi di aiuto per superficie, fatta eccezione per le patate da fecola e le sementi, di cui al titolo IV, capitolo 1, sezioni 2 e 5, del regolamento (CE) n. 73/2009, qualora si constati che la superficie dichiarata nella domanda unica è superiore a quella determinata per il gruppo di colture in questione, l’importo dell’aiuto viene calcolato sulla base della superficie determinata per tale gruppo di colture. Tuttavia, fermo restando l’ del regolamento (CE) n. 73/2009, se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata ai fini del pagamento nell’ambito di un regime di aiuti istituito dai titoli III, IV e V del regolamento (CE) n. 73/2009 non è superiore a 0,1 ettari, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata. Per tale calcolo, sono prese in considerazione solo le dichiarazioni eccessive di superfici a livello di gruppo di colture. Il secondo comma non si applica se la differenza rappresenta più del 20 % della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti.
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