Art. 30
Percentuale di controlli
In vigore dal 30 nov 2009
Percentuale di controlli
1. Il numero complessivo di controlli in loco effettuati annualmente riguarda almeno il 5 % dell’insieme degli agricoltori che presentano domanda rispettivamente per il regime di pagamento unico, per il regime di pagamento unico per superficie o per i pagamenti per superficie nell’ambito del sostegno specifico. Gli Stati membri provvedono a che i controlli in loco riguardino almeno il 3 % degli agricoltori che presentano domanda di aiuto nell’ambito di ciascuno degli altri regimi di aiuto per superficie di cui ai titoli III, IV e V del regolamento (CE) n. 73/2009.
2. Il numero complessivo di controlli in loco effettuati annualmente riguarda almeno:
a)
la percentuale minima di controlli del 30 % o del 20 % delle superfici dichiarate per la produzione di canapa, di cui all’ del regolamento (CE) n. 73/2009.
Ove uno Stato membro abbia già introdotto un sistema di autorizzazione preventiva di tale coltura e abbia comunicato alla Commissione le modalità di applicazione e le condizioni relative a tale sistema prima dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 796/2004, qualsiasi modifica di dette modalità di applicazione o condizioni è comunicata alla Commissione senza indebito ritardo;
b)
il 5 % di tutti gli agricoltori che presentano domanda di aiuto nell’ambito dei regimi di aiuto per i bovini, di pagamenti per capo o di pagamenti per unità di bestiame per i bovini nell’ambito del sostegno specifico o del sostegno specifico basato sulla quota latte individuale determinata in conformità all’ del regolamento (CE) n. 1234/2007, oppure del sostegno specifico basato sulla produzione effettiva di latte. La percentuale è tuttavia elevata al 10 % se la banca dati informatizzata dei bovini non offre le garanzie di certezza e buon funzionamento necessarie per la corretta gestione dei regimi di aiuto in questione.
I controlli in loco riguardano inoltre almeno il 5 % degli animali per ciascun regime di aiuto oggetto di domanda;
c)
il 5 % degli agricoltori che presentano domanda di aiuto nell’ambito del regime di aiuto per gli ovini e i caprini e di pagamenti per capo o di pagamenti per unità di bestiame per gli ovini e i caprini nell’ambito del sostegno specifico. Detti controlli in loco riguardano inoltre almeno il 5 % degli animali oggetto di domanda di aiuto. La percentuale è tuttavia elevata al 10 % degli agricoltori se la banca dati informatizzata degli ovini e dei caprini di cui all’ del regolamento (CE) n. 21/2004 non offre le garanzie di certezza e buon funzionamento necessarie per la corretta gestione dei regimi di aiuto in questione;
d)
il 10 % degli agricoltori che chiedono un sostegno specifico diverso da quello di cui al paragrafo 1 e alle lettere b) e c) del presente paragrafo, esclusa la misura di cui all’, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009;
e)
il 10 % degli altri servizi, enti o organizzazioni che forniscono prove per la verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità a norma dell’, paragrafo 2;
f)
il 100 % dei fondi di mutualizzazione che chiedono il sostegno di cui all’, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 73/2009;
g)
per le domande di pagamento specifico per il cotone, a norma del titolo IV, capitolo 1, sezione 6, del regolamento (CE) n. 73/2009, il 20 % delle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell’articolo 91 del medesimo regolamento di cui gli agricoltori si dichiarano membri nella domanda unica;
h)
almeno il 5 % dei richiedenti che effettuano consegne al fabbricante di cui trattasi nel caso delle domande relative all’aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 7, del regolamento (CE) n. 73/2009, per i controlli presso i fabbricanti di zucchero sul quantitativo di zucchero di quota ottenuto da barbabietole e da canna da zucchero consegnate in conformità all’articolo 94 del medesimo regolamento.
3. Qualora dai controlli in loco emergano irregolarità significative nell’ambito di un particolare regime di aiuto oppure in una regione o parte di essa, l’autorità competente procede a controlli in loco supplementari nell’anno in corso e aumenta la percentuale degli agricoltori da sottoporre a controlli in loco nell’anno successivo.
4. Se è previsto che alcuni elementi del controllo in loco possano essere effettuati sulla base di un campione, quest’ultimo è tale da garantire un livello di controllo affidabile e rappresentativo. Gli Stati membri stabiliscono i criteri di selezione del campione. Se le verifiche effettuate su tale campione rivelano la presenza di irregolarità, la dimensione e la base del campione sono opportunamente ampliate.
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