Art. 65
Riduzioni ed esclusioni in relazione ai bovini oggetto di una domanda di aiuto
In vigore dal 30 nov 2009
Riduzioni ed esclusioni in relazione ai bovini oggetto di una domanda di aiuto
1. Quando si riscontri una differenza fra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati a norma dell’, paragrafo 3, in relazione a una domanda di aiuto nell’ambito dei regimi di aiuto per i bovini, l’importo totale dell’aiuto cui l’agricoltore avrebbe diritto nell’ambito di tali regimi per il periodo di erogazione del premio in questione è ridotto di una percentuale da determinare a norma del paragrafo 3 del presente articolo, se le irregolarità riguardano non più di tre animali.
2. Se le irregolarità riguardano più di tre animali, l’importo totale dell’aiuto cui l’agricoltore ha diritto nell’ambito dei regimi di cui al paragrafo 1 per il periodo di erogazione del premio in questione è ridotto:
a)
di una percentuale da determinare a norma del paragrafo 3, se essa non è superiore al 10 %, o
b)
di due volte la percentuale da determinare a norma del paragrafo 3, se essa è superiore al 10 % ma non al 20 %.
Se la percentuale determinata a norma del paragrafo 3 è superiore al 20 %, l’aiuto cui l’agricoltore avrebbe avuto diritto a norma dell’, paragrafo 3, nell’ambito dei suddetti regimi non è concesso per il periodo di erogazione del premio in questione.
Inoltre, se la percentuale determinata a norma del paragrafo 3 del presente articolo è superiore al 50 %, l’agricoltore è nuovamente escluso dal beneficio dell’aiuto fino a un importo equivalente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all’, paragrafo 3. Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell’articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006. Se l’importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all’anno civile dell’accertamento, il saldo restante viene azzerato.
3. Per determinare le percentuali di cui ai paragrafi 1 e 2, il numero dei bovini oggetto di domanda, nell’ambito di tutti i regimi di aiuto per i bovini nel periodo di erogazione del premio in questione, per i quali sono state riscontrate irregolarità è diviso per il totale dei bovini accertati per il periodo di erogazione del premio in questione.
In caso di applicazione dell’, paragrafo 3, secondo comma, gli animali potenzialmente ammissibili che non risultino correttamente identificati o registrati nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini sono considerati animali per i quali sono state riscontrate irregolarità. Per quanto riguarda il premio all’abbattimento di cui all’articolo 116 del regolamento (CE) n. 73/2009, ai fini dell’applicazione del presente comma solo gli animali effettivamente macellati entro l’anno in questione sono considerati potenzialmente ammissibili.
Per quanto riguarda il premio per le vacche nutrici di cui all’articolo 111 del regolamento (CE) n. 73/2009, qualsiasi irregolarità riscontrata negli adempimenti relativi al sistema di identificazione e di registrazione dei bovini è ripartita proporzionalmente tra il numero di capi che danno luogo al pagamento del premio e il numero di capi necessari per la consegna di latte o di prodotti lattiero-caseari a norma dell’articolo 111, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento. Nondimeno, le irregolarità vengono imputate in primo luogo al numero di capi che non danno luogo al pagamento del premio tenuto conto dei limiti o dei massimali individuali di cui all’articolo 111, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 112 dello stesso regolamento.
4. Se le differenze fra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all’, paragrafo 3, sono dovute a irregolarità commesse intenzionalmente, l’aiuto cui l’agricoltore avrebbe avuto diritto a norma dell’, paragrafo 3, nell’ambito del regime o dei regimi di aiuto in questione per i bovini non è concesso per il periodo di erogazione del premio in questione.
Se la percentuale determinata a norma del paragrafo 3 del presente articolo è superiore al 20 %, l’agricoltore è nuovamente escluso dal beneficio dell’aiuto fino a un importo equivalente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all’, paragrafo 3. Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell’articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006. Se l’importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all’anno civile dell’accertamento, il saldo restante viene azzerato.
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