Art. 63

Base di calcolo

In vigore dal 30 nov 2009
Base di calcolo 1.   Per i casi in cui è stabilito un limite o un massimale individuale, il numero di animali indicati nelle domande di aiuto è ridotto al limite o al massimale fissato per l’agricoltore in questione. 2.   Non è concesso in nessun caso un aiuto per un numero di animali eccedente quello indicato nella domanda di aiuto. 3.   Fermi restando gli , se il numero di animali dichiarati in una domanda di aiuto supera il numero di animali accertati nel corso dei controlli amministrativi o dei controlli in loco, l’importo dell’aiuto è calcolato in base al numero di animali accertati. 4.   Qualora vengano riscontrati casi di irregolarità in relazione al sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, si applicano le disposizioni seguenti: a) un bovino che ha perso uno dei due marchi auricolari viene considerato accertato, purché sia chiaramente e individualmente identificato dagli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini; b) se le irregolarità constatate riguardano dati inesatti iscritti nel registro o nei passaporti degli animali, gli animali in questione sono considerati non accertati solo se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell’arco di 24 mesi. In tutti gli altri casi, gli animali in questione sono considerati non accertati dopo la prima constatazione di irregolarità. In relazione ai dati inseriti nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e alle notifiche effettuate nell’ambito di tale sistema, si applica l’.
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