Art. 62

Riduzioni ed esclusioni in relazione al pagamento specifico per il cotone

In vigore dal 30 nov 2009
Riduzioni ed esclusioni in relazione al pagamento specifico per il cotone Ferme restando le riduzioni e le esclusioni disposte dagli del presente regolamento, qualora si constati che non rispetta gli obblighi derivanti dall’, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1121/2009, l’agricoltore perde il diritto alla maggiorazione dell’aiuto prevista all’articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009. Inoltre, l’aiuto per il cotone per ettaro ammissibile a norma dell’articolo 90 del regolamento (CE) n. 73/2009 è ridotto di un importo pari alla maggiorazione prevista all’articolo 92, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
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