Art. 61
Riduzioni ed esclusioni in relazione alle domande di aiuto per le sementi
In vigore dal 30 nov 2009
Riduzioni ed esclusioni in relazione alle domande di aiuto per le sementi
1. Se si riscontra che le sementi oggetto di una domanda di aiuto non sono state effettivamente commercializzate per essere seminate, come previsto all’, primo comma, lettera b), punto iii), l’aiuto da pagare per le specie interessate, una volta applicate le eventuali riduzioni di cui all’, viene ridotto del 50 % se il quantitativo non commercializzato è superiore al 2 % ma non al 5 % del quantitativo cui fa riferimento la domanda di aiuto. Se il quantitativo non commercializzato è superiore al 5 %, non viene concesso alcun aiuto per le sementi per la campagna di commercializzazione in oggetto.
2. Se si riscontra che è stata presentata una domanda di aiuto per sementi non certificate ufficialmente oppure per sementi non raccolte sul territorio dello Stato membro in questione nell’anno civile in cui ha inizio la campagna di commercializzazione per la quale è stato fissato l’aiuto, non viene concesso alcun aiuto per tale campagna di commercializzazione e per quella successiva.
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