Art. 59

Riduzioni in caso di irregolarità relative alle dimensioni della superficie dichiarata ai fini del pagamento dell’aiuto per le patate da fecola e le sementi

In vigore dal 30 nov 2009
Riduzioni in caso di irregolarità relative alle dimensioni della superficie dichiarata ai fini del pagamento dell’aiuto per le patate da fecola e le sementi 1.   Qualora si constati che la superficie effettivamente coltivata a patate è inferiore di oltre il 10 % a quella dichiarata ai fini del pagamento dell’aiuto per le patate da fecola di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, l’aiuto da erogare viene ridotto di due volte la differenza constatata. 2.   Qualora si constati che la superficie effettivamente coltivata a sementi è superiore di oltre il 10 % a quella dichiarata ai fini del pagamento dell’aiuto per le sementi di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 5, del regolamento (CE) n. 73/2009, l’aiuto da erogare viene ridotto di due volte la differenza constatata. 3.   Qualora si constati che le irregolarità di cui ai paragrafi 1 e 2 sono dovute a un comportamento intenzionale dell’agricoltore, non viene erogato alcun importo per l’aiuto di cui ai suddetti paragrafi. In questo caso, l’agricoltore è nuovamente escluso dal beneficio di un aiuto pari all’importo di cui trattasi. Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell’articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006. Se l’importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all’anno civile dell’accertamento, il saldo restante viene azzerato.
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