Art. 64

Sostituzioni

In vigore dal 30 nov 2009
Sostituzioni 1.   I bovini presenti nell’azienda sono considerati accertati solo se si tratta di quelli identificati nella domanda di aiuto. Tuttavia, le vacche nutrici e le giovenche oggetto di domanda di aiuto a norma, rispettivamente, dell’articolo 111 e dell’articolo 115 del regolamento (CE) n. 73/2009 possono essere sostituite nel corso del periodo di detenzione entro i limiti previsti dai suddetti articoli senza che ciò comporti la perdita del diritto al pagamento dell’aiuto richiesto. 2.   Le sostituzioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate entro il termine di 20 giorni a decorrere dall’evento che ha reso necessaria la sostituzione e sono iscritte nel registro non oltre il terzo giorno successivo alla sostituzione stessa. L’autorità competente cui è stata presentata la domanda di premio viene informata entro un termine di sette giorni dopo la sostituzione. Tuttavia, uno Stato membro che si avvale delle possibilità previste all’, paragrafo 3, secondo comma, può disporre che le notifiche alla banca dati informatizzata dei bovini relativamente a un animale che non si trova più nell’azienda e a un altro animale arrivato nell’azienda entro i termini di cui al primo comma del presente articolo sostituiscano le informazioni da trasmettere all’autorità competente. 3.   Se l’agricoltore presenta domanda di aiuto sia per le pecore che per le capre, e se per tali animali è versato un aiuto della stessa entità, una pecora può essere sostituita da una capra e viceversa. Le pecore e le capre oggetto di domanda di aiuto a norma dell’articolo 101 del regolamento (CE) n. 73/2009 possono essere sostituite nel corso del periodo di detenzione entro i limiti previsti da tale articolo senza che ciò comporti la perdita del diritto al pagamento dell’aiuto richiesto. 4.   Le sostituzioni di cui al paragrafo 3 sono effettuate entro il termine di 10 giorni a decorrere dall’evento che ha reso necessaria la sostituzione e sono iscritte nel registro non oltre il terzo giorno successivo alla sostituzione stessa. L’autorità competente cui è stata presentata la domanda di premio viene informata entro un termine di sette giorni dopo la sostituzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:1122:oj#art-64

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo