Art. 66

Riduzioni ed esclusioni in relazione agli ovini e ai caprini oggetto di una domanda di aiuto

In vigore dal 30 nov 2009
Riduzioni ed esclusioni in relazione agli ovini e ai caprini oggetto di una domanda di aiuto 1.   Quando si riscontri una differenza fra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati a norma dell’, paragrafo 3, in relazione a una domanda di aiuto nell’ambito del regime di aiuto per gli ovini e i caprini, si applica, mutatis mutandis, il disposto dell’, paragrafi 2, 3 e 4, a partire dal primo animale per il quale sono state riscontrate irregolarità. 2.   Qualora si constati che un produttore ovino che commercializza latte di pecora e prodotti derivati abbia omesso di dichiarare tale attività nella sua domanda di premio, l’importo dell’aiuto cui ha diritto è ridotto a quello corrispondente al premio erogabile ai produttori ovini che commercializzano latte di pecora e prodotti derivati, meno la differenza tra tale premio e l’intero importo del premio per pecora. 3.   Quando, in relazione a una domanda di premio supplementare, si constati che meno del 50 % della superficie aziendale utilizzata per fini agricoli è situata nelle zone di cui all’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, il premio supplementare non è erogato e il premio per pecora e per capra è ridotto di un importo equivalente al 50 % del premio supplementare. 4.   Qualora si constati che la percentuale della superficie aziendale utilizzata per fini agricoli, situata nelle zone di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1121/2009 è inferiore al 50 %, il premio per capra non viene erogato. 5.   Qualora si constati che un produttore che pratica la transumanza e che presenta una domanda di premio supplementare non abbia pascolato il 90 % dei propri animali per almeno 90 giorni in una delle zone di cui all’articolo 102, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009, il premio supplementare non è erogato e il premio per pecora o per capra è ridotto di un importo equivalente al 50 % del premio supplementare. 6.   Qualora si constati che le irregolarità di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5 sono dovute a un comportamento intenzionale dell’agricoltore, non viene erogato alcun importo per l’aiuto di cui ai suddetti paragrafi. In questo caso, l’agricoltore è nuovamente escluso dal beneficio di un aiuto pari all’importo di cui trattasi. Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell’articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006. Se l’importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all’anno civile dell’accertamento, il saldo restante viene azzerato. 7.   Per gli agricoltori che detengono sia pecore che capre aventi diritto allo stesso livello di premio, qualora una verifica in loco riveli una differenza nella composizione del gregge in termini di numero di animali per specie, gli animali sono considerati appartenenti allo stesso gruppo.
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