Art. 67
Circostanze naturali
In vigore dal 30 nov 2009
Circostanze naturali
Le riduzioni e le esclusioni di cui agli non si applicano nel caso in cui, per motivi dovuti all’impatto di circostanze naturali sulla mandria o sul gregge, l’agricoltore non possa assolvere l’impegno di detenere gli animali oggetto di una domanda di aiuto per l’intero periodo di detenzione, purché l’agricoltore stesso ne abbia informato per iscritto l’autorità competente entro i 10 giorni lavorativi successivi alla constatazione della diminuzione del numero di animali.
Fatte salve le circostanze specifiche da prendere in considerazione nei singoli casi, le autorità competenti possono ammettere, in particolare, le seguenti circostanze naturali della vita della mandria o del gregge:
a)
decesso di un animale in seguito a malattia;
b)
decesso di un animale a seguito di un incidente non imputabile alla responsabilità dell’agricoltore.
Storico versioni
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