Art. 28
Verifiche incrociate
In vigore dal 30 nov 2009
Verifiche incrociate
1. I controlli amministrativi di cui all’ del regolamento (CE) n. 73/2009 consentono la rilevazione delle irregolarità, in particolare in maniera automatizzata per mezzo di strumenti informatici, comprese le verifiche incrociate:
a)
relative, rispettivamente, ai diritti all’aiuto dichiarati e alle parcelle dichiarate, onde evitare che lo stesso aiuto venga concesso più di una volta per lo stesso anno civile o per la stessa campagna di commercializzazione o che si verifichi un indebito cumulo di aiuti erogati nell’ambito dei regimi di aiuto per superficie di cui agli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 73/2009;
b)
relative ai diritti all’aiuto, onde verificarne l’esistenza e accertare l’ammissibilità all’aiuto;
c)
tra le parcelle agricole dichiarate nella domanda unica e le parcelle di riferimento che figurano nel sistema di identificazione delle parcelle agricole, onde accertare l’ammissibilità delle superfici in quanto tali;
d)
tra i diritti all’aiuto e la superficie determinata, onde accertare che ai diritti corrisponda un numero uguale di ettari ammissibili ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009;
e)
effettuate mediante la banca dati informatizzata dei bovini, onde accertare l’ammissibilità all’aiuto ed evitare che il medesimo aiuto venga concesso più di una volta per lo stesso anno civile;
f)
tra le parcelle agricole dichiarate nella domanda unica e gli appezzamenti sottoposti a esame ufficiale e risultati conformi alle prescrizioni dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009;
g)
tra le parcelle agricole dichiarate nella domanda unica e le parcelle autorizzate dagli Stati membri per la produzione di cotone a norma dell’articolo 89 del regolamento (CE) n. 73/2009;
h)
tra la dichiarazione resa dall’agricoltore nell’ambito della domanda unica di appartenere a un’organizzazione interprofessionale riconosciuta, le informazioni di cui all’, paragrafo 5, lettera b), del presente regolamento e le informazioni trasmesse dall’organizzazione interprofessionale riconosciuta, in modo da verificare l’ammissibilità alla maggiorazione dell’aiuto prevista all’articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009;
i)
tra i dati indicati nel contratto di consegna di cui all’articolo 94 del regolamento (CE) n. 73/2009 e i dati sulle consegne forniti dal fabbricante di zucchero.
2. Le eventuali irregolarità emerse dalle verifiche incrociate danno luogo a un controllo effettuato mediante qualsiasi altra procedura amministrativa idonea e, se necessario, mediante un controllo in loco.
3. Se la stessa parcella di riferimento è oggetto di una domanda di aiuto presentata da due o più agricoltori che chiedono l’aiuto in virtù dello stesso regime e se la superficie complessiva dichiarata è superiore alla superficie agricola e la differenza rientra nella tolleranza di misurazione definita a norma dell’, paragrafo 1, gli Stati membri hanno la facoltà di applicare una riduzione proporzionale alle superfici in oggetto. In tal caso, gli agricoltori possono ricorrere contro la decisione di riduzione se ritengano di subire un pregiudizio a causa della sovradichiarazione delle superfici, oltre la tolleranza ammessa, imputabile a uno o più degli altri agricoltori interessati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:1122:oj#art-28