Art. 34
Determinazione delle superfici
In vigore dal 30 nov 2009
Determinazione delle superfici
1. La determinazione della superficie delle parcelle agricole si effettua con qualsiasi mezzo che si è dimostrato garantire una misurazione di qualità almeno equivalente a quella prevista dalla pertinente norma tecnica elaborata a livello comunitario.
La tolleranza di misurazione è definita da una zona cuscinetto non superiore a 1,5 m da applicare al perimetro della parcella agricola. In termini assoluti, la tolleranza massima per ciascuna parcella agricola non è superiore a 1,0 ettari.
2. Può essere presa in considerazione la superficie totale di una parcella agricola, purché essa sia interamente utilizzata secondo le norme usuali dello Stato membro o della regione interessata. Negli altri casi viene considerata la superficie realmente utilizzata.
Per le regioni in cui alcuni elementi, come le siepi, i fossi e i muri, rientrano per tradizione nelle buone pratiche agricole di coltivazione o uso del suolo, gli Stati membri possono stabilire che la superficie corrispondente sia considerata parte di una superficie interamente utilizzata, a condizione che non superi una larghezza totale determinata dagli Stati membri. Tale larghezza corrisponde tassativamente alla larghezza tradizionale nella regione di cui trattasi e non supera i due metri.
Può essere tuttavia mantenuta una larghezza superiore a due metri se uno Stato membro l’ha notificata alla Commissione, a norma dell’, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 796/2004, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.
3. Rientrano nella superficie totale di una parcella agricola gli elementi di cui agli atti elencati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009 e gli elementi che possono rientrare nelle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all’ e all’allegato III di tale regolamento.
4. Fermo restando l’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, una parcella agricola arborata è considerata ammissibile ai fini dei regimi di aiuto per superficie, purché le attività agricole o eventualmente la produzione prevista vi si possano praticare in condizioni comparabili a quelle delle parcelle non arborate della stessa zona.
5. In caso di uso in comune di una superficie, le autorità competenti procedono alla ripartizione virtuale della medesima fra gli agricoltori interessati proporzionalmente al loro uso di tale superficie o al loro diritto di usarla.
6. L’ammissibilità delle parcelle agricole è verificata con qualsiasi mezzo appropriato. A tal fine è richiesta, se necessario, la presentazione di prove supplementari.
Storico versioni
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