Art. 35

Telerilevamento

In vigore dal 30 nov 2009
Telerilevamento 1.   Nei casi in cui si avvale della possibilità, prevista all’, secondo comma, di effettuare controlli in loco mediante telerilevamento, lo Stato membro ricorre: a) alla fotointerpretazione di immagini satellitari o fotografie aeree di tutte le parcelle agricole per ciascuna domanda da controllare, onde riconoscere le coperture vegetali e misurare la superficie; b) a ispezioni fisiche in campo di tutte le parcelle agricole per le quali la fotointerpretazione non consente di verificare l’esattezza della dichiarazione in maniera considerata soddisfacente dall’autorità competente. 2.   Qualora per l’anno in corso non sia più possibile procedere mediante telerilevamento, i controlli supplementari di cui all’, paragrafo 3, sono effettuati sotto forma di controlli in loco tradizionali.
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