Art. 33

Elementi dei controlli in loco

In vigore dal 30 nov 2009
Elementi dei controlli in loco I controlli in loco vertono sull’insieme delle parcelle agricole per le quali è stato chiesto un aiuto nell’ambito dei regimi elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009, fatta eccezione per le domande di aiuto alle sementi a norma dell’ del medesimo regolamento. Nondimeno, l’effettiva determinazione delle superfici nell’ambito del controllo in loco può essere limitata a un campione corrispondente ad almeno il 50 % delle parcelle agricole oggetto di domanda nell’ambito di un regime di aiuto istituito dai titoli III, IV e V del regolamento (CE) n. 73/2009, purché il campione garantisca un livello affidabile e rappresentativo di controllo per quanto riguarda sia la superficie controllata sia l’aiuto richiesto. Se il controllo del suddetto campione rivela la presenza di anomalie, si estende il campione delle parcelle agricole effettivamente ispezionate. Ove possibile, gli Stati membri possono avvalersi delle tecniche del telerilevamento ai sensi dell’ e dei sistemi mondiali di navigazione satellitare.
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