Art. 32
Relazione di controllo
In vigore dal 30 nov 2009
Relazione di controllo
1. Ciascun controllo in loco previsto dalla presente sezione è oggetto di una relazione di controllo, che consente di riesaminare i particolari delle verifiche effettuate. Tale relazione indica segnatamente:
a)
i regimi di aiuto e le domande oggetto di controllo;
b)
le persone presenti;
c)
le parcelle agricole controllate e quelle misurate, compresi, se pertinenti, i risultati delle misurazioni per parcella misurata e le tecniche di misurazione impiegate;
d)
il numero e la specie degli animali constatati in loco nonché, se del caso, i numeri dei marchi auricolari, i dati riportati nel registro e nella banca dati informatizzata dei bovini e/o degli ovini e dei caprini, gli eventuali documenti giustificativi verificati, le risultanze dei controlli ed eventuali osservazioni particolari relative a singoli animali e/o al loro codice di identificazione;
e)
se la visita era stata annunciata e, in tal caso, il termine di preavviso;
f)
le eventuali misure di controllo specifiche da adottare in relazione a singoli regimi di aiuto;
g)
le eventuali ulteriori misure di controllo intraprese.
2. L’agricoltore è invitato a firmare la relazione per attestare di avere presenziato al controllo e ad apporvi le proprie osservazioni. Qualora siano constatate irregolarità, all’agricoltore è consegnata una copia della relazione di controllo.
Se il controllo in loco viene effettuato mediante telerilevamento ai sensi dell’, lo Stato membro può decidere di non invitare l’agricoltore o chi ne fa le veci a firmare la relazione di controllo se dal telerilevamento non risultano irregolarità. Se tali controlli evidenziano la presenza di irregolarità, l’agricoltore è invitato a firmare la relazione prima che l’autorità competente tragga conclusioni, in base alle risultanze emerse, in merito a eventuali riduzioni o esclusioni.
Storico versioni
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