Art. 6

Identificazione delle parcelle agricole

In vigore dal 30 nov 2009
Identificazione delle parcelle agricole 1.   Il sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all’ del regolamento (CE) n. 73/2009 funziona a livello delle parcelle di riferimento, come la parcella catastale o l’appezzamento, in modo da garantire un’identificazione unica di ciascuna parcella di riferimento. Per ogni parcella di riferimento è determinata una superficie massima ammissibile ai fini del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie. Il SIG funziona sulla base di un sistema nazionale di riferimenti basato su coordinate. Quando vengono utilizzati diversi sistemi di coordinate, essi devono essere compatibili all’interno di ciascuno Stato membro. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché le parcelle agricole siano identificate in modo affidabile, esigendo in particolare che la domanda unica sia corredata degli elementi o dei documenti, indicati dall’autorità competente, che consentono di localizzare e misurare ciascuna parcella agricola. 2.   Gli Stati membri accertano che, su almeno il 75 % delle parcelle di riferimento oggetto di una domanda di aiuto, almeno il 90 % della rispettiva superficie sia ammissibile in virtù del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie. Tale valutazione è effettuata annualmente mediante idonei metodi statistici.
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