Art. 29

Controlli amministrativi riguardo al sostegno specifico

In vigore dal 30 nov 2009
Controlli amministrativi riguardo al sostegno specifico 1.   Per ogni misura nell’ambito del sostegno specifico per la quale sono tecnicamente possibili controlli amministrativi, sono controllate tutte le domande. I controlli accertano in particolare: a) che siano soddisfatte le condizioni di ammissibilità per il sostegno specifico; b) che non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri regimi comunitari; c) che non vi sia sovracompensazione degli agricoltori in relazione ai contributi finanziari previsti all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 73/2009; d) se del caso, che siano stati trasmessi i documenti giustificativi e che questi ultimi dimostrino l’ammissibilità al sostegno. 2.   Per verificare il rispetto dei criteri di ammissibilità, gli Stati membri possono avvalersi, se del caso, di prove ricevute da altri servizi, enti o organizzazioni. Essi devono tuttavia accertarsi che il funzionamento di tali servizi, enti o organizzazioni risponda a norme sufficienti ai fini del controllo della conformità ai criteri di ammissibilità.
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