Art. 70

Principi generali e definizioni

In vigore dal 30 nov 2009
Principi generali e definizioni 1.   Ai fini del presente capo si applica l’. 2.   Ai fini dell’applicazione dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 agli agricoltori tenuti a rispettare gli obblighi di condizionalità previsti dagli  unvicies e 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007, la presentazione di una domanda di aiuto di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 va intesa come la presentazione annuale del modulo di domanda unica. 3.   Se più organismi pagatori sono competenti per la gestione dei diversi regimi di aiuto elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009, delle misure di cui all’, lettera a), punti da i) a v), e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dei pagamenti connessi ai regimi di cui agli  septdecies, 103 octodecies e 103 novodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri provvedono affinché le infrazioni determinate e, se del caso, le corrispondenti riduzioni ed esclusioni siano portate a conoscenza di tutti gli organismi pagatori che intervengono nella gestione di tali pagamenti, compresi i casi in cui il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità costituisce anche un’infrazione e viceversa. Ove opportuno, gli Stati membri provvedono affinché sia applicato un unico tasso di riduzione. 4.   Le infrazioni sono considerate «determinate» se sono accertate a seguito di uno qualsiasi dei controlli effettuati in conformità al presente regolamento o dopo essere state portate a conoscenza dell’autorità di controllo competente o, se del caso, dell’organismo pagatore, in qualsiasi altro modo. 5.   Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell’ del presente regolamento, agli agricoltori tenuti a rispettare gli obblighi di condizionalità previsti dagli  unvicies e 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 che non presentano il modulo di domanda unica entro il termine di cui all’ del presente regolamento si applica una riduzione dell’1 % per giorno lavorativo. La riduzione massima è del 25 %. La percentuale di riduzione è calcolata sull’importo complessivo da versare nell’ambito dei pagamenti connessi ai regimi di cui agli  septdecies, 103 octodecies e 103 novodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007, diviso per il numero di anni di cui agli  unvicies e 103 septvicies del medesimo regolamento. 6.   Qualora sia stato accertato più di un caso di infrazione in relazione a diversi atti o norme dello stesso campo di condizionalità, ai fini della fissazione della riduzione a norma dell’, paragrafo 1, e dell’, paragrafo 1, detti casi sono considerati come un unico caso di infrazione. 7.   L’infrazione relativa a una norma che costituisce nel contempo un criterio è considerata un’unica infrazione. Al fine del calcolo delle riduzioni, l’infrazione è considerata parte del campo del criterio. 8.   Al fine dell’applicazione delle riduzioni, la percentuale di riduzione è applicata: a) all’importo complessivo dei pagamenti diretti che sono stati o saranno erogati all’agricoltore in base alle domande che ha presentato o intende presentare nel corso dell’anno civile dell’accertamento e b) all’importo complessivo dei pagamenti connessi ai regimi di cui agli  septdecies, 103 octodecies e 103 novodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007, diviso per il numero di anni di cui agli  unvicies e 103 septvicies del medesimo regolamento.
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