Art. 23
Presentazione tardiva delle domande
In vigore dal 30 nov 2009
Presentazione tardiva delle domande
1. Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell’, la presentazione di una domanda di aiuto a norma del presente regolamento oltre il termine prescritto comporta una riduzione, pari all’1 % per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell’importo al quale l’agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile.
Fatte salve eventuali misure particolari adottate dagli Stati membri per garantire che i documenti giustificativi siano presentati in tempo utile affinché possano essere programmati ed eseguiti controlli efficaci, il primo comma si applica anche in caso di inoltro tardivo di documenti giustificativi, contratti o dichiarazioni che devono essere trasmessi all’autorità competente a norma degli , qualora tali documenti, contratti o dichiarazioni siano determinanti ai fini dell’ammissibilità all’aiuto in questione. In tal caso, la riduzione si applica all’importo dovuto per l’aiuto in questione.
In caso di ritardo superiore a 25 giorni civili, la domanda è irricevibile.
2. Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell’, la presentazione di una modifica di una domanda unica oltre il termine ultimo di cui all’, paragrafo 2, comporta una riduzione, pari all’1 % per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi corrispondenti all’uso effettivo delle parcelle agricole in questione.
Le modifiche di una domanda unica non sono più ricevibili oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica, secondo il disposto del paragrafo 1, terzo comma. Se, tuttavia, detto termine coincide con quello previsto all’, paragrafo 2, o lo precede, le modifiche della domanda unica sono ricevibili fino alla data di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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