Art. 22

Deroga al termine ultimo per la presentazione

In vigore dal 30 nov 2009
Deroga al termine ultimo per la presentazione In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, se l’ultimo giorno utile per la presentazione di una domanda di aiuto o di documenti giustificativi, contratti o dichiarazioni a norma del presente titolo, oppure l’ultimo giorno utile per la modifica della domanda unica, è un giorno festivo, un sabato o una domenica, detto termine si considera rinviato al primo giorno feriale successivo (18). Il primo comma si applica anche alle domande di sostegno presentate dagli agricoltori nell’ambito del regime di pagamento unico a norma dell’ del regolamento (CE) n. 73/2009 e alle domande di diritti all’aiuto presentate dagli agricoltori a norma dell’ del presente regolamento.
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