Art. 25

Revoca delle domande di aiuto

In vigore dal 30 nov 2009
Revoca delle domande di aiuto 1.   Una domanda di aiuto può essere revocata, in tutto o in parte, per iscritto in qualsiasi momento. Uno Stato membro che si avvale delle possibilità previste all’, paragrafo 3, secondo comma, può disporre che la notifica alla banca dati informatizzata dei bovini di un animale che non si trova più nell’azienda sostituisca la revoca scritta. 2.   Se l’autorità competente ha già informato l’agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità. 3.   Le revoche di cui al paragrafo 1 comportano per il richiedente il ripristino della situazione precedente alla presentazione della domanda di aiuto o di parte della medesima.
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Revoca delle domande di aiuto (Art. 25 Regolamento (UE) 2009/1122) — Testo vigente | Portale Normativo