Art. 14

Modifiche della domanda unica

In vigore dal 30 nov 2009
Modifiche della domanda unica 1.   Dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda unica è possibile aggiungere a quest’ultima singole parcelle agricole o singoli diritti all’aiuto, purché siano rispettate le prescrizioni inerenti ai regimi di aiuto in questione. Alle stesse condizioni possono essere apportate modifiche riguardo all’uso o al regime di aiuto, in relazione a singole parcelle agricole o a diritti all’aiuto già dichiarati nella domanda unica. Se le modifiche di cui al primo e al secondo comma hanno attinenza con documenti giustificativi o contratti da presentare, è consentito modificare anche tali documenti o contratti. 2.   Fatte salve le date fissate da Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania o Svezia per la presentazione della domanda unica a norma dell’, paragrafo 2, primo comma, le modifiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono comunicate per iscritto all’autorità competente entro il 31 maggio dell’anno civile considerato e, nel caso di Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania e Svezia, entro il 15 giugno dell’anno civile considerato. 3.   Se l’autorità competente ha già informato l’agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda unica o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, le modifiche di cui al paragrafo 1 non sono autorizzate con riguardo alle parcelle agricole che presentano irregolarità.
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