Art. 14 · Modifiche della domanda unica

Art. 14

Modifiche della domanda unica

In vigore dal 30 nov 2009
Modifiche della domanda unica 1.   Dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda unica è possibile aggiungere a quest’ultima singole parcelle agricole o singoli diritti all’aiuto, purché siano rispettate le prescrizioni inerenti ai regimi di aiuto in questione. Alle stesse condizioni possono essere apportate modifiche riguardo all’uso o al regime di aiuto, in relazione a singole parcelle agricole o a diritti all’aiuto già dichiarati nella domanda unica. Se le modifiche di cui al primo e al secondo comma hanno attinenza con documenti giustificativi o contratti da presentare, è consentito modificare anche tali documenti o contratti. 2.   Fatte salve le date fissate da Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania o Svezia per la presentazione della domanda unica a norma dell’, paragrafo 2, primo comma, le modifiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono comunicate per iscritto all’autorità competente entro il 31 maggio dell’anno civile considerato e, nel caso di Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania e Svezia, entro il 15 giugno dell’anno civile considerato. 3.   Se l’autorità competente ha già informato l’agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda unica o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, le modifiche di cui al paragrafo 1 non sono autorizzate con riguardo alle parcelle agricole che presentano irregolarità.
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