Art. 12

Contenuto della domanda unica

In vigore dal 30 nov 2009
Contenuto della domanda unica 1.   La domanda unica contiene tutte le informazioni necessarie a determinare l’ammissibilità all’aiuto, e in particolare: a) l’identità dell’agricoltore; b) il regime o i regimi di aiuto di cui trattasi; c) l’identificazione dei diritti all’aiuto secondo il sistema di identificazione e di registrazione contemplato all’ ai fini del regime di pagamento unico; d) gli elementi atti a identificare tutte le parcelle agricole dell’azienda, la loro superficie espressa in ettari con due decimali, la loro ubicazione e, se del caso, l’uso e l’indicazione se si tratta o meno di una parcella irrigua; e) una dichiarazione da parte dell’agricoltore di avere preso atto delle condizioni inerenti ai regimi di aiuto in questione. 2.   Ai fini dell’identificazione dei diritti all’aiuto di cui al paragrafo 1, lettera c), i moduli prestabiliti forniti agli agricoltori a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 recano l’identificazione dei diritti all’aiuto secondo il sistema di identificazione e di registrazione di cui all’ del presente regolamento. 3.   Ai fini dell’identificazione di tutte le parcelle agricole dell’azienda a norma del paragrafo 1, lettera d), i moduli prestabiliti forniti agli agricoltori a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 recano la superficie massima ammissibile per parcella di riferimento stabilita ai fini del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie. Inoltre, il materiale geografico fornito all’agricoltore a norma della stessa disposizione indica i confini delle parcelle di riferimento e la loro identificazione unica, mentre l’agricoltore indica l’ubicazione di ciascuna parcella agricola. 4.   Al momento della presentazione della domanda l’agricoltore corregge il modulo prestabilito di cui ai paragrafi 2 e 3 qualora siano intervenuti cambiamenti, in particolare trasferimenti di diritti all’aiuto ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 73/2009, oppure qualora il modulo prestabilito contenga informazioni errate. Se la correzione riguarda la superficie della parcella di riferimento, l’agricoltore dichiara la superficie aggiornata di ogni parcella agricola interessata e, se necessario, indica i nuovi confini della parcella di riferimento. 5.   Per il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni del presente articolo e dell’ riguardo ai diritti all’aiuto se questi ultimi non sono ancora definitivamente stabiliti alla scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda unica. Le deroghe di cui al primo comma si applicano anche nel primo anno in cui sono inseriti nuovi settori nel regime di pagamento unico e i diritti all’aiuto non sono ancora definitivamente stabiliti per gli agricoltori di tali settori.
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