Art. 43

Esecuzione dei controlli in loco nei macelli

In vigore dal 30 nov 2009
Esecuzione dei controlli in loco nei macelli 1.   Per quanto riguarda il premio speciale per i bovini maschi di cui all’articolo 110, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 73/2009 e il premio all’abbattimento di cui all’articolo 116 dello stesso regolamento, qualora uno Stato membro si avvalga delle facoltà previste all’ di tale regolamento, i controlli in loco sono effettuati nei macelli. In tal caso, gli Stati membri eseguono controlli in loco: a) almeno nel 30 % dei macelli, selezionati in base a un’analisi dei rischi: i controlli vertono in questo caso su un campione del 5 % dei bovini complessivamente macellati nel macello in questione nei 12 mesi precedenti il controllo in loco, oppure b) almeno nel 20 % dei macelli, previamente riconosciuti in base a specifici criteri di affidabilità determinati dagli Stati membri e selezionati in base a un’analisi dei rischi: i controlli vertono in questo caso su un campione del 2 % dei bovini complessivamente macellati nel macello in questione nei 12 mesi precedenti il controllo in loco. 2.   I controlli in loco nei macelli comprendono una verifica a posteriori dei documenti, un raffronto con i dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini e un esame dei riepiloghi degli attestati di macellazione o delle informazioni equivalenti, inviati agli altri Stati membri a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1121/2009. 3.   I controlli in loco nei macelli comprendono ispezioni fisiche, effettuate a campione, delle operazioni di macellazione che si svolgono nella giornata del controllo in loco. Se necessario, viene verificata l’ammissibilità all’aiuto delle carcasse presentate alla pesata.
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