Art. 53

Elementi dei controlli in loco

In vigore dal 30 nov 2009
Elementi dei controlli in loco 1.   Nello svolgimento dei controlli sul campione di cui all’, l’autorità di controllo competente provvede affinché, per tutti gli agricoltori selezionati, sia accertato il rispetto dei criteri e delle norme di cui essa è responsabile. In deroga al primo comma, quando la percentuale minima di controlli è raggiunta a livello di ciascun atto o di ciascuna norma o di ciascun gruppo di atti o di norme, secondo il disposto dell’, paragrafo 1, secondo comma, gli agricoltori selezionati sono sottoposti a controlli di conformità in relazione all’atto o alla norma o al gruppo di atti o di norme in questione. In generale, ciascuno degli agricoltori selezionati per essere sottoposti a controlli in loco viene controllato in un momento in cui può essere controllata la maggior parte dei criteri e delle norme per i quali è stato selezionato. Gli Stati membri provvedono tuttavia affinché tutti i criteri e le norme siano oggetto nel corso dell’anno di controlli di livello adeguato. 2.   Se del caso, i controlli in loco riguardano l’intera superficie agricola dell’azienda. Nondimeno, l’effettiva ispezione in campo nell’ambito di un controllo in loco può essere limitata a un campione corrispondente ad almeno la metà delle parcelle agricole oggetto del criterio o della norma in questione nell’azienda ispezionata, purché il campione garantisca un livello affidabile e rappresentativo di controllo per quanto riguarda i criteri e le norme. Se il controllo del suddetto campione rivela la presenza di infrazioni, si estende il campione delle parcelle agricole effettivamente ispezionate. Inoltre, qualora ciò sia previsto dalla normativa relativa agli atti o alle norme in questione, la verifica effettiva della conformità ai criteri e alle norme condotta nell’ambito di un controllo in loco può essere limitata a un campione rappresentativo degli elementi da verificare. Gli Stati membri provvedono tuttavia affinché le verifiche siano effettuate su tutti i criteri e le norme il cui rispetto può essere controllato al momento dell’ispezione. 3.   I controlli di cui al paragrafo 1 sono svolti di norma nell’ambito di una sola ispezione e consistono in un accertamento relativo ai criteri e alle norme il cui rispetto può essere verificato al momento dell’ispezione, al fine di rilevare ogni eventuale infrazione a tali norme e requisiti e di individuare inoltre i casi da sottoporre a ulteriori controlli. 4.   A condizione che lo Stato membro garantisca che l’efficacia dei controlli è almeno equivalente a quella delle verifiche effettuate tramite controllo in loco, i controlli a livello dell’azienda possono essere sostituiti da controlli amministrativi o dai controlli a livello delle imprese di cui all’, paragrafo 5, secondo comma, lettera b). 5.   Ai fini dell’esecuzione dei controlli in loco, gli Stati membri possono utilizzare indicatori oggettivi specifici per alcuni criteri e alcune norme, purché garantiscano che i controlli in tal modo effettuati sui criteri e le norme siano almeno efficaci quanto i controlli in loco eseguiti senza ricorso agli indicatori. Tali indicatori devono avere un legame diretto con i criteri o le norme che rappresentano e coprire tutti gli elementi da verificare in relazione ai criteri o alle norme in questione. 6.   I controlli in loco relativi al campione di cui all’, paragrafo 1, vengono effettuati nel corso dell’anno civile in cui sono state presentate le domande di aiuto.
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Elementi dei controlli in loco (Art. 53 Regolamento (UE) 2009/1122) — Testo vigente | Portale Normativo