Art. 19
Domande da parte di fondi di mutualizzazione
In vigore dal 30 nov 2009
Domande da parte di fondi di mutualizzazione
1. I fondi di mutualizzazione che chiedono il sostegno specifico presentano una domanda di aiuto contenente tutte le informazioni necessarie a determinare l’ammissibilità all’aiuto, e in particolare:
a)
l’identità del fondo di mutualizzazione;
b)
la documentazione relativa all’evento che dà luogo ai pagamenti compensativi agli agricoltori affiliati;
c)
le date in cui sono stati effettuati i pagamenti compensativi agli agricoltori affiliati;
d)
l’identità degli agricoltori affiliati che hanno usufruito del pagamento compensativo da parte del fondo;
e)
l’importo complessivo della compensazione erogata;
f)
una dichiarazione da parte del fondo di mutualizzazione di avere preso atto delle condizioni di concessione dell’aiuto.
2. Gli Stati membri stabiliscono una data limite entro la quale devono essere presentate le domande di sostegno specifico da parte dei fondi di mutualizzazione. Tale data lascia un tempo sufficiente per la verifica delle condizioni di ammissibilità prima del pagamento a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009.
Storico versioni
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