Art. 10
Disposizioni generali relative alla domanda unica
In vigore dal 30 nov 2009
Disposizioni generali relative alla domanda unica
1. Gli Stati membri possono decidere che tutte le domande attinenti ai regimi di aiuto di cui ai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 73/2009 siano integrate nella domanda unica. In tal caso, i capi da II a V del presente titolo si applicano, mutatis mutandis, alle prescrizioni particolari cui sono soggette le domande di aiuto nell’ambito di detti regimi.
2. Se più organismi pagatori sono competenti, nei confronti di uno stesso agricoltore, per la gestione dei regimi di aiuto soggetti alla domanda unica, lo Stato membro interessato adotta le disposizioni opportune affinché le informazioni contenute nella domanda unica siano messe a disposizione di tutti gli organismi pagatori in questione.
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