Art. 13
Prescrizioni specifiche riguardanti la domanda unica e le dichiarazioni relative a usi particolari delle superfici
In vigore dal 30 nov 2009
Prescrizioni specifiche riguardanti la domanda unica e le dichiarazioni relative a usi particolari delle superfici
1. Nel caso in cui un agricoltore intenda coltivare canapa in conformità all’ del regolamento (CE) n. 73/2009, la domanda unica contiene:
a)
tutte le informazioni richieste per l’identificazione delle parcelle seminate a canapa, con l’indicazione delle varietà di sementi utilizzate;
b)
un’indicazione dei quantitativi di sementi utilizzati (chilogrammi per ettaro);
c)
le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio (17), in particolare dell’, o qualsiasi altro documento riconosciuto equivalente dallo Stato membro.
In deroga al primo comma, lettera c), se la semina ha luogo dopo il termine per la presentazione della domanda unica, le etichette sono trasmesse entro il 30 giugno. Se le etichette devono essere trasmesse anche ad altre autorità nazionali, gli Stati membri possono disporre che esse siano rispedite all’agricoltore dopo essere state trasmesse in conformità a tale disposizione. Sulle etichette rispedite è indicato che sono state utilizzate per una domanda.
2. Nel caso di una domanda di pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 4, del regolamento (CE) n. 73/2009, la domanda unica indica il numero di alberi da frutta a guscio suddiviso per specie.
3. Nel caso di una domanda di aiuto per le patate da fecola di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, la domanda unica è corredata di una copia del contratto di coltivazione; gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di disporre che detta copia possa essere trasmessa in data ulteriore, non successiva al 30 giugno.
4. Nel caso di una domanda di aiuto alle sementi di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 5, del regolamento (CE) n. 73/2009, la domanda unica contiene:
a)
una copia del contratto o della dichiarazione di coltivazione; gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di disporre che detta copia possa essere trasmessa in data ulteriore, non successiva al 15 settembre.
b)
l’indicazione delle specie di sementi seminate su ciascuna parcella;
c)
l’indicazione della quantità di sementi certificate prodotte, espressa in quintali con un decimale; gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di disporre che tale informazione possa essere trasmessa in data ulteriore, non successiva al 15 giugno dell’anno successivo alla raccolta;
d)
una copia dei documenti giustificativi attestanti che le sementi dichiarate sono state certificate ufficialmente; gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di disporre che tale informazione possa essere trasmessa in data ulteriore, non successiva al 15 giugno dell’anno successivo alla raccolta.
5. Nel caso di una domanda di pagamento specifico per il cotone di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 6, del regolamento (CE) n. 73/2009, la domanda unica contiene:
a)
il nome della varietà di sementi di cotone utilizzata;
b)
ove applicabile, il nome e l’indirizzo dell’organizzazione interprofessionale riconosciuta cui appartiene l’agricoltore.
6. Nel caso di una domanda relativa ai pagamenti transitori per i prodotti ortofrutticoli di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 8, del regolamento (CE) n. 73/2009 o al pagamento transitorio per i frutti rossi di cui alla sezione 9 dello stesso capitolo, la domanda unica è corredata di una copia del contratto di trasformazione o dell’impegno di conferimento a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1121/2009.
Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre che l’informazione di cui al primo comma possa essere trasmessa a parte in data ulteriore, non successiva al 1o dicembre dell’anno della domanda.
7. Nel caso di una domanda per una qualsiasi delle misure connesse alla superficie nell’ambito del sostegno specifico, la domanda unica è corredata di tutti i documenti richiesti dallo Stato membro.
8. Gli usi delle superfici contemplati all’, paragrafo 2, e all’ del regolamento (CE) n. 73/2009 e quelli elencati nell’allegato VI dello stesso regolamento, nonché le superfici dichiarate ai fini del sostegno specifico di cui all’ del regolamento (CE) n. 73/2009, ove tali superfici non debbano essere dichiarate a norma del presente articolo, sono dichiarati in una rubrica distinta del modulo di domanda unica.
Gli usi delle superfici non finalizzati ai regimi di aiuto di cui ai titoli III, IV e V del regolamento (CE) n. 73/2009 né figuranti nell’allegato VI del medesimo regolamento sono dichiarati in una o più rubriche «altri usi».
Gli Stati membri possono derogare al primo e al secondo comma se le relative informazioni sono messe a disposizione delle autorità competenti nel quadro di altri sistemi di gestione e di controllo che garantiscano la compatibilità con il sistema integrato a norma dell’ del regolamento (CE) n. 73/2009.
9. Ciascuno Stato membro determina la dimensione minima delle parcelle agricole che possono essere oggetto di una domanda di aiuto. Tale dimensione minima non può tuttavia superare 0,3 ettari.
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