Art. 39

Controlli in loco relativi ai fabbricanti di zucchero

In vigore dal 30 nov 2009
Controlli in loco relativi ai fabbricanti di zucchero I controlli in loco presso i fabbricanti di zucchero in merito alle domande relative all’aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 7, del regolamento (CE) n. 73/2009, sono intesi a verificare: a) i dati indicati dagli agricoltori nei contratti di consegna; b) l’esattezza dei dati sulle consegne forniti all’autorità competente; c) la certificazione delle bilance utilizzate per le consegne; d) i risultati delle analisi effettuate dal laboratorio ufficiale per determinare la percentuale di saccarosio delle barbabietole e della canna da zucchero consegnate.
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