Art. 39 · Controlli in loco relativi ai fabbricanti di zucchero

Art. 39

Controlli in loco relativi ai fabbricanti di zucchero

In vigore dal 30 nov 2009
Controlli in loco relativi ai fabbricanti di zucchero I controlli in loco presso i fabbricanti di zucchero in merito alle domande relative all’aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 7, del regolamento (CE) n. 73/2009, sono intesi a verificare: a) i dati indicati dagli agricoltori nei contratti di consegna; b) l’esattezza dei dati sulle consegne forniti all’autorità competente; c) la certificazione delle bilance utilizzate per le consegne; d) i risultati delle analisi effettuate dal laboratorio ufficiale per determinare la percentuale di saccarosio delle barbabietole e della canna da zucchero consegnate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:1122:oj#art-39